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STATUTO

 

Art . 1.

E' costituita NAPOLI è DONNA”, libera Associazione di fatto, apartitica, aconfessionale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto .

 

Art . 2.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere nel mondo i valori legati all'impegno ed ai sistemi valoriali dell'essere umano attraverso la sensibilità femminile e senza alcuna contrapposizione di genere, di cultura, di religione, di pensiero.

 

Art. 3.

AI fine di perseguire le suddette finalità l'associazione potrà: organizzare convegni, premi, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione; fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

 

Art . 4.

L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- SOCI ORDINARI : persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- COMITATO D'ONORE: persone e rappresentanti di enti o di istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e/o alla crescita dell'associazione.

Le componenti il Comitato d'Onore sono esonerate dal versamento della quota annuale.

La quota associativa non è trasmissibile .

 

Art. 5.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente e controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 (trenta) giorni, al Collegio dei Probiviri.

 

Art . 6.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida , espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

 

Art . 7.

Tutti i soci ordinari maggiorenni in regola con il versamento dei contributi associativi hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il Comitato d'Onore può essere invitato alle Assemblee ma non ha diritto al voto .

 

Art. 14.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato da:

  • il Presidente;

  • da almeno 3 (tre) dei componenti, su richiesta motivata;

  • richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

  • formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15.

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art 16.

Il collegio dei probi viri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica cinque anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 17.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art . 18.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete eventualmente solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e preventivamente autorizzate .

Art. 19.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in maniera.

 

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